Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2001
Corte cost., sent. 23 luglio 2001, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2001
- Data di deposito
- 23 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 11, comma 4, lett. g), legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 26457
Erroneamente la difesa erariale ha ritenuto irrilevante la questione sulla attribuzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro dei dirigenti della pubblica amministrazione, sul presupposto che la giurisdizione, nel caso di specie, appartenesse comunque al giudice amministrativo, per effetto della disciplina transitoria (art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998). Infatti, la data del 30 giugno 1998, posta come elemento di discrimine della giurisdizione, è stata intesa dalla giurisprudenza di legittimità come riferita non al momento in cui è sorta la posizione giuridica, ma al momento in cui si è verificata la lesione della stessa, sicché la fattispecie 'a quo' ricade effettivamente nella giurisdizione ordinaria e la sollevata questione è rilevante. M.F.
Massima n. 26458
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.lgs. n. 387/1998, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui detta norma ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, non è formulata in modo contraddittorio o perplesso, essendone evidente la prospettazione sotto il profilo esclusivo dell'eccesso e del difetto di delega legislativa in una successione logica e priva di ambiguità dei profili denunciati. Sicché non è fondata la eccezione di inammissibilità, proposta dalla difesa erariale, per una asserita formulazione incerta o ancipite. M.F.
Massima n. 26459
Posto che il c.d. principio della disapplicazione ed il relativo limite ai poteri del giudice ordinario di fronte ad un atto amministrativo illegittimo non costituiscono una regola di valore costituzionale e che resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario il conferimento ad un giudice, sia ordinario, sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, la disposizione denunciata, che espressamente ricomprende tra le controversie relative ai rapporti di lavoro devolute al giudice ordinario quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, risulta completamente in linea con i principi ed i criteri direttivi che il legislatore delegante aveva voluto fissare. Non è fondata pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alle tipologie di interventi giurisdizionali, v. le richiamate ordinanze n. 140/2001 e n. 165/2001. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387
(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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