Corte costituzionale
Sentenza n. 230/2001
Corte cost., sent. 6 luglio 2001, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 230/2001
- Data di deposito
- 6 luglio 2001
- Data di decisione
- 4 luglio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:230
Norme oggetto del giudizio
- riapprov., legge della Regione autonoma Sardegna del 6 giugno 2000
Parametri
- art. 129, comma 1, Costituzione
- art. 116, comma 1, Costituzione
- art. 3, lettera b), statuto regione Sardegna
- art. 133, comma 1, Costituzione
- art. 4, legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993
Massime
Massima n. 26398
E' ammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000, dal momento che - nonostante la non integrale coincidenza dei testi legislativi approvati in prima e seconda deliberazione -, il testo sul quale il Consiglio regionale si è pronunciato con la seconda deliberazione non può ritenersi nuovo (il richiamo esplicito fatto in quest'ultima alla legge regionale n. 4 del 1997 assume, infatti, carattere esclusivamente dichiarativo, non innovativo); sicché il Governo, contro tale deliberazione, era abilitato a promuovere il ricorso di costituzionalità e non il rinvio della legge al Consiglio regionale. - Sul carattere di novità della legge, ai fini della proposizione della questione di costituzionalità, sentenza n. 158/1988 (qui richiamata).
Massima n. 26399
Alla luce della riforma statutaria apportata con la legge costituzionale n. 2 del 1993 - che ha riconosciuto uguale competenza alla Regione Sardegna e alle altre regioni ad autonomia speciale in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" -, perciò dando l'interpretazione più ampia alla stessa legge costituzionale e all'art. 3, lettera b), dello statuto regionale - cui va riconosciuta capacità derogatoria rispetto alla generale disciplina dettata dall'art. 133, primo comma, della Costituzione -, deve ritenersi che rientri nelle competenze della Regione Sardegna l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti indicati dal suddetto art. 3 dello statuto e, segnatamente, nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione, anche estranee al titolo V della sua seconda parte, e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000 concernente l'istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Sardegna. - Sulla modifica statutaria, a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1993, si veda anche sentenza (qui citata) n. 415/1994.
Massima n. 26479
L'istituzione, nel territorio della Regione Sardegna, di nuove province non comporta alcuna conseguenza sull'organizzazione amministrativa dello Stato, in quanto non sussiste, nella legislazione concernente le province quali circoscrizioni di decentramento statale, alcun nesso necessario tra l'istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati; rimanendo pur sempre nella discrezionalità del legislatore statale le scelte in ordine ai propri uffici decentrati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della delibera legislativa della Regione Sardegna del 14 aprile 2000,
riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di
Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di
Olbia-Tempio), sollevata, in riferimento all'art. 3, lettera b),
dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3), dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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