Corte costituzionale
Sentenza n. 226/2001
Corte cost., sent. 6 luglio 2001, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/2001
- Data di deposito
- 6 luglio 2001
- Data di decisione
- 4 luglio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 110, comma 2, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 14, comma 1, lett. c), legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 26392
La frequentazione della scuola dell'obbligo non è assimilabile alla frequentazione di studi eseguiti privatamente. Pertanto, nel giudizio in cui si dubiti della legittimità costituzionale della norma che non consente al portatore di handicap ultradiciottenne di frequentare la scuola dell'obbligo per gli otto anni previsti dalla legge, va rigettata l'eccezione di irrilevanza fondata sul rilievo che, nella specie, il disabile avesse compiuto otto anni di studio, calcolati cumulando gli studi presso la scuola pubblica a quelli compiuti privatamente. M. R.
Massima n. 26393
Va rigettata l'eccezione di restituzione degli atti al giudice 'a quo' quando la norma sopravvenuta - come nel caso all'esame - non sia suscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo'. M. R.
Massima n. 26394
L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non è, di conseguenza, fondata, con riferimento agli artt. 34 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. M. R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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