Corte costituzionale

Sentenza n. 226/2001

Corte cost., sent. 6 luglio 2001, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/2001
Data di deposito
6 luglio 2001
Data di decisione
4 luglio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 110, comma 2, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 14, comma 1, lett. c), legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 26392

La frequentazione della scuola dell'obbligo non è assimilabile alla frequentazione di studi eseguiti privatamente. Pertanto, nel giudizio in cui si dubiti della legittimità costituzionale della norma che non consente al portatore di handicap ultradiciottenne di frequentare la scuola dell'obbligo per gli otto anni previsti dalla legge, va rigettata l'eccezione di irrilevanza fondata sul rilievo che, nella specie, il disabile avesse compiuto otto anni di studio, calcolati cumulando gli studi presso la scuola pubblica a quelli compiuti privatamente. M. R.

Massima n. 26393

Va rigettata l'eccezione di restituzione degli atti al giudice 'a quo' quando la norma sopravvenuta - come nel caso all'esame - non sia suscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo'. M. R.

Massima n. 26394

L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non è, di conseguenza, fondata, con riferimento agli artt. 34 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. M. R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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