Corte costituzionale
Sentenza n. 223/2001
Corte cost., sent. 6 luglio 2001, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/2001
- Data di deposito
- 6 luglio 2001
- Data di decisione
- 4 luglio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 4, legge n. 83 del 11 aprile 2000
- art. 16, comma 3, legge n. 83 del 11 aprile 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26385
Sussiste la rilevanza della questione in quanto, chiesto dall'attore nel giudizio 'a quo' la restituzione di quanto pagato a titolo di sanzione disciplinare nel rapporto di lavoro subordinato, il giudice non implausibilmente ha interpretato tale domanda come comprensiva delle spese di lite, e censurato di conseguenza la norma sopravvenuta che prevede l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. M. R.
Massima n. 26386
Una volta che la legge abbia soppresso con efficacia retroattiva una sanzione (nella specie, quella prevista dalla legge n. 146 del 1990, nel caso di adesione ad uno sciopero svolto in violazione della suddetta legge), viene meno l'interesse dell'opponente a coltivare il giudizio di opposizione avverso la sanzione inflitta. Non lede, pertanto, il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 Cost., l'art. 16 della legge n. 83 del 2000, nella parte in cui ha previsto l'estinzione "automatica" dei giudizi di opposizione avverso le suddette sanzioni. - V. sentenza n. 310/2000. M. R.
Massima n. 26387
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, della legge 11 aprile 2000, n.83, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 146 del 1990, anche se avverso tali sanzioni sia stato già proposto giudizio di opposizione. Tale norma infatti viola sia il diritto alla tutela giurisdizionale sia il principio di uguaglianza, poiché, a parità di condizioni in cui versano i lavoratori che abbiano adito il giudice per ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione, la stabilizzazione delle conseguenze patrimoniali negative che la sanzione comporta deriverebbe dalla circostanza, meramente accidentale, che essa sia stata o meno applicata, con trattenuta sulla retribuzione. - V. per una similare preclusione 'ex lege' del diritto al rimborso, sentenza n. 416/2000. M. R.
Massima n. 26388
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n. 83, limitatamente alle parole "con compensazione delle spese". Tale norma, infatti, disponendo senza alcun bilanciamento dei contrapposti interessi la compensazione delle spese relative ai giudizi di opposizione avverso le sanzioni irrogate 'ex lege' n. 146 del 1990, giudizi contestualmente dichiarati estinti, viola il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto la rigidità della regola della compensazione sacrifica sempre e comunque il diritto della parte, che abbia fondatamente adito il giudice, di ottenere il rimborso delle spese processuali. M. R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge 11 aprile 2000, n.83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma;
b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n.83, limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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