Corte costituzionale

Sentenza n. 211/2001

Corte cost., sent. 4 luglio 2001, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/2001
Data di deposito
4 luglio 2001
Data di decisione
2 luglio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 195, comma 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 26362

Non difetta di rilevanza la questione di legittimità costituzionale della norma che fissa il termine per la tempestiva opposizione in essa prevista, giacchè la natura decadenziale del termine priva di qualsiasi rilievo lo stato soggettivo dell'opponente e, conseguentemente, la sua eventuale negligenza nell'accertamento del 'dies a quo' ai fini della proposizione dell'opposizione.

Massima n. 26363

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 195, comma quarto, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, non dalla notificazione della sentenza stessa, ma dalla sua affissione. Tale norma, infatti, assoggetta a identica disciplina situazioni significativamente diverse e rende maggiormente difficoltosa, senza alcuna ragionevole giustificazione, l'opposizione alla sentenza. - Sui limiti di legittimità costituzionale di norme che prevedono la decorrenza dei termini decadenziale dall'affissione di un atto, anziché dalla sua notificazione all'interessato, v. sentenze n. 273/1987, n. 153/1980, n. 152/1980, n. 151/1980, n. 255/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa, dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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