Corte costituzionale

Sentenza n. 180/2001

Corte cost., sent. 8 giugno 2001, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/2001
Data di deposito
8 giugno 2001
Data di decisione
4 giugno 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
  • legge n. 160 del 20 maggio 1988
  • art. 21, comma 6, legge n. 67 del 11 marzo 1988
  • art. 3, comma 11, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 26300

L'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, interpretato nel senso che, ai fini della liquidazione della quota aggiuntiva relativa a pensioni liquidate prima dell'1 gennaio 1988, le retribuzioni medie imponibili e pensionabili devono essere rivalutate per il periodo che va da ciascun anno solare considerato fino all'anno antecedente a quello dell'originaria decorrenza della pensione, non costituisce esercizio irragionevole di discrezionalità legislativa, in quanto sottopone categorie diverse di soggetti - collocati in pensione in momenti diversi e nel vigore di leggi diverse - ad una disciplina coerentemente differenziata, idonea ad evitare contraddizioni interne al sistema. Né può dirsi inciso dalla scelta legislativa così operata il principio di un adeguato e sufficiente trattamento previdenziale, dovendo riconoscersi al legislatore un margine di discrezionalità in relazione alle risorse disponibili. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Sull'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 297/1982, si vedano le sentenze n. 72/1990, n. 296/1995. - Sul controllo di ragionevolezza delle leggi, si veda, ex 'plurimis', sentenza n. 202/1999, ordinanza n. 177/1999. - Sul trattamento previdenziale, in relazione alle risorse, v. sentenza n. 457/1998.

Massima n. 26301

Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in quanto la norma su cui cade il giudizio di costituzionalità, per diritto vivente, non è applicabile alle pensioni (come quella di cui si controverteva nel giudizio 'a quo') liquidate prima del 30 giugno 1982, nel vigore della disciplina precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in relazione al comma 6 dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988), come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n.160, sollevata dal tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza n. 638 r.o. del 1999;

Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione, sollevata dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 639 r.o. del 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001 .

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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