Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2001
Corte cost., sent. 31 maggio 2001, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:171
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26270
E' correttamente formulata la questione di legittimità costituzionale quando il giudice rimettente si limiti a indicare la disposizione cui un'altra rinvia anziché quella che opera il rinvio. Pertanto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986, disposizione, questa, che attraverso il rinvio contenuto nel comma 5 dell'art. 11 della legge n. 413/1991, stabilisce il regime tributario che regola la fattispecie all'esame del rimettente.
Massima n. 26271
La disciplina tributaria delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni edificatori, acquisiti dal cedente per successione o donazione, e quella delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, non genera una irragionevole disparità di trattamento. Il legislatore, infatti, ha con plausibile giudizio ritenuto che la cessione a titolo oneroso di beni immobili palesi una attività speculativa del soggetto, oggettivamente dimostrata dalla cessione intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile. Per contro, la circostanza che gli immobili siano pervenuti al contribuente a titolo successorio o di donazione, dimostra l'inesistenza del presunto intento speculativo. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - Per altrettante ipotesi di apparenti disparità di trattamento, ritenute giustificate dalle peculiarità delle fattispecie, v. sentenze n. 89/1996, n. 5/2000, n. 441/2000. - V. anche sentenza n. 533/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, comma 1, lettera b), parte seconda, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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