Corte costituzionale

Sentenza n. 171/2001

Corte cost., sent. 31 maggio 2001, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/2001
Data di deposito
31 maggio 2001
Data di decisione
23 maggio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:171

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26270

E' correttamente formulata la questione di legittimità costituzionale quando il giudice rimettente si limiti a indicare la disposizione cui un'altra rinvia anziché quella che opera il rinvio. Pertanto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986, disposizione, questa, che attraverso il rinvio contenuto nel comma 5 dell'art. 11 della legge n. 413/1991, stabilisce il regime tributario che regola la fattispecie all'esame del rimettente.

Massima n. 26271

La disciplina tributaria delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni edificatori, acquisiti dal cedente per successione o donazione, e quella delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, non genera una irragionevole disparità di trattamento. Il legislatore, infatti, ha con plausibile giudizio ritenuto che la cessione a titolo oneroso di beni immobili palesi una attività speculativa del soggetto, oggettivamente dimostrata dalla cessione intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile. Per contro, la circostanza che gli immobili siano pervenuti al contribuente a titolo successorio o di donazione, dimostra l'inesistenza del presunto intento speculativo. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - Per altrettante ipotesi di apparenti disparità di trattamento, ritenute giustificate dalle peculiarità delle fattispecie, v. sentenze n. 89/1996, n. 5/2000, n. 441/2000. - V. anche sentenza n. 533/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 81, comma 1, lettera b), parte seconda, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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