Corte costituzionale
Sentenza n. 169/2001
Corte cost., sent. 31 maggio 2001, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 101, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 100, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26261
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, concernente il deteriore trattamento riservato dal legislatore, in sede di depenalizzazione di taluni reati, alle condanne a pene pecuniare - le quali permangono nonostante l''abolitio criminis' - rispetto alle condanne a pene detentive - i cui effetti, invece, vengono a cessare completamente. Infatti, posto che il giudice 'a quo' muove dalla non implausibile premessa interpretativa che tali effetti conseguono alla revoca - totale o parziale - del titolo di condanna, la sollevata questione si risolve nel porre in discussione la portata e gli effetti di tale potere di revoca e finisce così per essere priva di rilevanza perchè prospettata da un giudice (giudice di sorveglianza) a cui, comunque, non compete di revocare la sentenza o il decreto di condanna e di adottare i provvedimenti conseguenti. M.F.
Massima n. 26262
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, rivolta a denunciare la permanenza - nonostante l''abolitio criminis' - del potere del magistrato di sorveglianza di procedere alla conversione in pena detentiva delle multe o ammende inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili. Infatti, avendo il giudice 'a quo' affermato di ritenere non suscettibili di conversione le sanzioni pecuniarie oggetto della disposizione censurata, appare evidente che la proposizione della questione, lungi dall'essere rivolta a rimuovere una disposizione reputata contraria alla Costituzione, è diretta ad ottenere un chiarimento circa la portata della norma censurata e, dunque, a perseguire una finalità che, secondo la giurisprudenza della Corte, è del tutto estranea alla logica del giudizio di costituzionalità. - Sulla inammissibilità di questioni prospettate con finalità meramente interpretative, v. richiamata ordinanza n. 54/1999. - Sulle vicende legislative attinenti alla depenalizzazione in esame, v. anche la richiamata sentenza n. 3/1997. M.F.
Massima n. 26263
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, in quanto la censura - avente ad oggetto il pagamento delle multe e delle ammende inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna per reati depenalizzati dal decreto legislativo n. 507 del 1999 - investe, in realtà, il solo art. 101, comma 2, (pure denunciato), e non tocca in alcun modo l'art. 100, il quale riguarda le violazioni che non siano state accertate con sentenza o decreto divenuto irrevocabile. M.F.
Massima n. 26264
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, il quale prevede che le multe e le ammende inflitte con le sentenze e i decreti di condanna revocati dal giudice dell'esecuzione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 101, sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. La disposizione, infatti, nel prevedere la permanenza, per coloro che siano stati condannati a pena pecuniaria, dell'esecuzione della relativa sanzione, nonostante l'avvenuta depenalizzazione, si atteggia, nel sistema, come elemento di evidente ed ingiustificabile disarmonia con il diverso trattamento riservato a coloro che siano stati condannati a pena detentiva, per i quali l''abolitio criminis' comporta, invece, la totale cancellazione degli effetti della condanna. - La sentenza indica, quali precedenti della consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di discrezionalità del legislatore in materia di scelte punitive e controllo della Corte in punto di corretto uso del potere normativo, le sentenze n. 89/1996 e nn. 5 e 441/2000. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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