Corte costituzionale
Sentenza n. 155/2001
Corte cost., sent. 21 maggio 2001, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/2001
- Data di deposito
- 21 maggio 2001
- Data di decisione
- 10 maggio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 211, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 213, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- legge n. 140 del 28 maggio 1997
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26240
Il requisito della capacità contributiva, presupposto dell'imposizione fiscale, non esige necessariamente l'esistenza di un reddito o di un reddito nuovo, ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra la prestazione imposta ed i presupposti economici presi in considerazione, in termini di forza e consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità monetarie attuali, quali indici concreti di situazione economica degli stessi contribuenti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale impone ai sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente l'obbligo di versare al fisco un acconto (variabile a seconda della base occupazionale) delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto maturati a fine 1996 ed a fine 1997. - Sul principio di capacità contributiva, v. sentenze n. 62/1977, n. 92/1972 e n. 201/1975. - Sulla progressività del sistema fiscale v. ordinanza n. 341/2000. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalle commissioni tributarie provinciali di Forlì, di Chieti e Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 211 e 213, della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del citato d.l. n. 79 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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