Corte costituzionale
Sentenza n. 138/2001
Corte cost., sent. 17 maggio 2001, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/2001
- Data di deposito
- 17 maggio 2001
- Data di decisione
- 9 maggio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:138
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26217
Il "sicuro" ravvedimento che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., legittima la liberazione condizionale, consiste non soltanto in una condotta negativa (astensione dalla commissione di altri reati), ma anche in una condotta positiva, dimostrativa dell'abbandono delle scelte criminali, la quale si sostanzia in primo luogo nell'adempimento delle obbligazioni civili sorte dal reato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione - attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati. Tuttavia, là dove il condannato non abbia mezzi adeguati, l'indice del ravvedimento deve essere tratto da alternative forme di interessamento per le sorti delle persone offese, le quali tengono luogo del concreto sacrificio economico richiesto al primo. - Sulla finalità della liberazione condizionale, v. sentenza n. 418/1998. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 176 del codice penale sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di
sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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