Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2001

Corte cost., sent. 17 maggio 2001, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/2001
Data di deposito
17 maggio 2001
Data di decisione
9 maggio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:138

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26217

Il "sicuro" ravvedimento che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., legittima la liberazione condizionale, consiste non soltanto in una condotta negativa (astensione dalla commissione di altri reati), ma anche in una condotta positiva, dimostrativa dell'abbandono delle scelte criminali, la quale si sostanzia in primo luogo nell'adempimento delle obbligazioni civili sorte dal reato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione - attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati. Tuttavia, là dove il condannato non abbia mezzi adeguati, l'indice del ravvedimento deve essere tratto da alternative forme di interessamento per le sorti delle persone offese, le quali tengono luogo del concreto sacrificio economico richiesto al primo. - Sulla finalità della liberazione condizionale, v. sentenza n. 418/1998. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 176 del codice penale sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di

sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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