Corte costituzionale
Sentenza n. 136/2001
Corte cost., sent. 17 maggio 2001, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/2001
- Data di deposito
- 17 maggio 2001
- Data di decisione
- 9 maggio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 4, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 26, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 24, comma 4, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26209
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, l'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui le somme, dovute ai pubblici impiegati inquadrati nel c.d. "comparto ministeri", non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria. Tale norma, infatti, impone ingiustificatamente ai soli pubblici dipendenti un trattamento deteriore rispetto a quello di qualsiasi altro creditore, al quale l'art. 429 cod. proc. civ. (nel caso di crediti di lavoro) e l'art. 1224 cod. civ. (in tutti gli altri casi) riconoscono il diritto alla percezione degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria. - Sui limiti di ragionevolezza delle norme retroattive, v. sentenza n. 229/1999. - Sulla specialità di tutela del credito retributivo e sulla sua funzione di remora a pratiche ritardatrici del pagamento v. sentenze n. 459/2000 e n. 207/1994. M.R.
Massima n. 26210
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui le somme corrisposte al personale del comparto ministero in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici e recuperate con i futuri miglioramenti, in quanto trattasi di norma la cui applicazione presuppone la vigenza del citato comma 4 dell'art. 26, norma di cui viene, contestualmente, dichiarata l'illegittimità costituzionale. M.R.
Massima n. 26211
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto nel prevedere che le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in applicazione della sentenza della Corte n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi e a rivalutazione monetaria determina un trattamento palesemente differenziato rispetto a quello di tutti gli altri crediti, previdenziali e non previdenziali. Restano assorbiti altri profili di censura. - Sui vincoli di bilancio, che potrebbero spiegare rilevanza sul sistema previdenziale, v. sentenze n. 327/1999, n. 417/1998, n. 211/1997, n. 138/1997, n. 361/1996, n. 320/1995. - Sulla discrezionalità del legislatore nella scelta della misura, dei tempi e modi per portare a compimento trattamenti pur imposti da precedenti decisioni, v. sentenze n. 138/1997 e n. 310/2000. - Sul diverso caso di pretese creditorie di restituzione di indebito, v. sentenza n. 320/1995. M.R.
Massima n. 26212
E' costituzionalmente illegittimo, - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte relativa alle somme liquidate al personale del comparto ministeri in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, in quanto tale comma non può trovare autonoma applicazione, concorrendo a integrare la disciplina introdotta dal comma 4, per cui partecipa degli stessi vizi che di quest'ultimo hanno determinato la caducazione. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo);
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte relativa alle
somme corrisposte al personale del comparto ministeri;
Dichiara - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte relativa alle somme
liquidate in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale
n. 1 del 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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