Corte costituzionale
Sentenza n. 131/2001
Corte cost., sent. 15 maggio 2001, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/2001
- Data di deposito
- 15 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
- art. 8, ultimo co., legge n. 555 del 13 giugno 1912
Parametri
Massime
Massima n. 26199
Una volta venuto meno ogni obbligo militare a carico di coloro che perdano la cittadinanza italiana - a seguito della nuova legge 5 febbraio 1992, n. 91 sulla cittadinanza -, la questione di costituzionalità avente ad oggetto la sottoposizione all'obbligo militare di leva di quanti abbiano perso la cittadinanza nella vigenza delle disposizioni anteriori, rimane circoscritta alla limitata ipotesi della persistenza degli obblighi militari nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992.
Massima n. 26200
Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento all'art. 10 della Costituzione - gli artt. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui dette disposizioni non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912. Ciò in conseguenza del principio di conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, principio sancito dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, che vincola gli Stati a non assoggettare a obblighi militari i cittadini di altri Stati indipendentemente dal fatto che essi, secondo la legislazione di questi stessi Stati, siano o non siano tenuti alla prestazione del servizio militare. - Per le precedenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sottoposizione all'obbligo militare di leva a carico di chi abbia già prestato il servizio militare o fosse tenuto a prestare il servizio militare nello Stato in cui si acquisti la nuova cittadinanza, v. sentenze n. 974/1988 e n. 278/1992. - Per il caso degli apolidi, v. sentenza n. 172/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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