Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/2001
Corte cost., ord. 30 marzo 2001, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/2001
- Data di deposito
- 30 marzo 2001
- Data di decisione
- 21 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 485, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 2, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970
- legge n. 576 del 26 luglio 1970
- art. 1, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970
Parametri
Massime
Massima n. 26128
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370 (convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576), quali riprodotti nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto non risulta manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, "quali riprodotti" nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania e dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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