Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/2001

Corte cost., ord. 30 marzo 2001, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
89/2001
Data di deposito
30 marzo 2001
Data di decisione
21 marzo 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 485, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 2, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970
  • legge n. 576 del 26 luglio 1970
  • art. 1, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970

Parametri

Massime

Massima n. 26128

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370 (convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576), quali riprodotti nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto non risulta manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, "quali riprodotti" nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania e dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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