Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/2001
Corte cost., ord. 16 marzo 2001, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/2001
- Data di deposito
- 16 marzo 2001
- Data di decisione
- 7 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, legge n. 287 del 25 agosto 1991
- art. 4, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
- art. 166, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 26098
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 del codice penale e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui prevedono che per gli esercenti un pubblico esercizio commerciale la sospensione condizionale della pena non vale ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per vari motivi: (a) perchè per i provvedimenti espulsivi che conseguono di diritto al venire meno di un requisito soggettivo non vige alcun principio di gradualità sanzionatoria; (b) perchè la specificita delle attività svolte dagli esercenti di pubblici esercizi esclude una ingiustificata disparità di trattamento di questi ultimi; (c) perchè dalla tutela costituzionale del lavoro non deriva alcun vincolo per quanto attiene alla disciplina dei requisiti soggettivi previsti per lo svolgimento di una determinata attività. - Sulla insussistenza di un principio di proporzionalità per le sanzioni espulsive, si vedano le ordinanze n. 226/1997 e n. 297/1993. - Sull'assenza di vincoli ex art. 35 Cost. per la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento di determinate attività, si veda l'ordinanza n. 226/1997. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 del codice penale, come modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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