Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/2001

Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
7/2001
Data di deposito
4 gennaio 2001
Data di decisione
15 dicembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:7

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 154 del 27 aprile 1989
  • art. 12, decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989
  • art. 11, decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 26007

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69. Tali norme infatti non collidono né con l'art. 23 della Costituzione, in quanto l'art. 11, comma 3, fissa criteri sufficientemente specifici per la determinazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi; né con l'art. 53 della Costituzione, in quanto le disposizioni suddette non pongono a carico del contribuente alcuna presunzione 'iuris et de iure'. - Sulla natura relativa, e non assoluta, della riserva di legge secondo l'art. 23 Cost. si vedano le sentenze nn. 215/1998, 111/1997. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze