Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/2001

Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
63/2001
Data di deposito
13 marzo 2001
Data di decisione
5 marzo 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:63

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26086

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, qualora la mancata decisione sull'azione civile non sia addebitabile al danneggiato. Il giudice rimettente ha infatti invocato, quale 'tertium comparationis', la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti: fattispecie, quest'ultima, strutturalmente diversa rispetto all'ipotesi della sentenza di non luogo a procedere, e quindi inidonea a fungere da parametro di riferimento ai sensi dell'art. 3 Cost. - Sulla conformità a Costituzione dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata previsione della condanna alle spese in favore della parte civile, si veda la sentenza n. 443/1990. - Sulla inidoneità del 'tertium comparationis' prescelto dal giudice rimettente, v. ordinanza n. 73/1993. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il

Tribunale di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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