Corte costituzionale
Ordinanza n. 63/2001
Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 63/2001
- Data di deposito
- 13 marzo 2001
- Data di decisione
- 5 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:63
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26086
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, qualora la mancata decisione sull'azione civile non sia addebitabile al danneggiato. Il giudice rimettente ha infatti invocato, quale 'tertium comparationis', la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti: fattispecie, quest'ultima, strutturalmente diversa rispetto all'ipotesi della sentenza di non luogo a procedere, e quindi inidonea a fungere da parametro di riferimento ai sensi dell'art. 3 Cost. - Sulla conformità a Costituzione dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata previsione della condanna alle spese in favore della parte civile, si veda la sentenza n. 443/1990. - Sulla inidoneità del 'tertium comparationis' prescelto dal giudice rimettente, v. ordinanza n. 73/1993. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il
Tribunale di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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