Corte costituzionale
Ordinanza n. 62/2001
Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 62/2001
- Data di deposito
- 13 marzo 2001
- Data di decisione
- 5 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, nonies, decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996
- legge n. 425 del 8 agosto 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26085
Manifesta infondatezza della questione di legittimitA costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425. Infatti la norma che prevedeva l'obbligo, per il titolare di pensione d'invalidità, di restituire tutti i ratei percepiti nell'anno precedente l'accertamento dal quale fosse emerso la non spettanza del trattamento, in caso di mancata adesione all'accertamento stesso (norma abrogata dalla disposizione impugnata) non era comunque applicabile nei casi in cui la minore invalidità fosse sopravvenuta in un periodo di tempo inferiore all'anno che ha preceduto l'accertamento-verifica. - Sulla (oggi abrogata) previsione della perdita dei ratei per l'anno anteriore all'accertamento del minor grado di invalidità si veda la sentenza n. 382/1996. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 425, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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