Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/2001

Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
62/2001
Data di deposito
13 marzo 2001
Data di decisione
5 marzo 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, nonies, decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996
  • legge n. 425 del 8 agosto 1996

Parametri

Massime

Massima n. 26085

Manifesta infondatezza della questione di legittimitA costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425. Infatti la norma che prevedeva l'obbligo, per il titolare di pensione d'invalidità, di restituire tutti i ratei percepiti nell'anno precedente l'accertamento dal quale fosse emerso la non spettanza del trattamento, in caso di mancata adesione all'accertamento stesso (norma abrogata dalla disposizione impugnata) non era comunque applicabile nei casi in cui la minore invalidità fosse sopravvenuta in un periodo di tempo inferiore all'anno che ha preceduto l'accertamento-verifica. - Sulla (oggi abrogata) previsione della perdita dei ratei per l'anno anteriore all'accertamento del minor grado di invalidità si veda la sentenza n. 382/1996. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del

decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di

conversione 8 agosto 1996, n. 425, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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