Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/2001
Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/2001
- Data di deposito
- 13 marzo 2001
- Data di decisione
- 5 marzo 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:61
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989
- art. 1, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 384 del 27 novembre 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 26084
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non prevede una parametrazione del reddito in rapporto al Comune ove è stato prodotto. Infatti l'importo dovuto a titolo di ICIAP (oggi abolita) era determinato con un criterio che non poteva dirsi nè fonte di duplicazioni impositive (in quanto la misura base dell'imposta era ragguagliata alla superficie nel singolo comune), nè irragionevole (tenuto conto della maggiore capacità contributiva di una attività professionale esercitata con locali attrezzati in piu comuni). M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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