Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2001

Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/2001
Data di deposito
13 marzo 2001
Data di decisione
5 marzo 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:61

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989
  • art. 1, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • legge n. 384 del 27 novembre 1989
  • legge n. 144 del 24 aprile 1989

Parametri

Massime

Massima n. 26084

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non prevede una parametrazione del reddito in rapporto al Comune ove è stato prodotto. Infatti l'importo dovuto a titolo di ICIAP (oggi abolita) era determinato con un criterio che non poteva dirsi nè fonte di duplicazioni impositive (in quanto la misura base dell'imposta era ragguagliata alla superficie nel singolo comune), nè irragionevole (tenuto conto della maggiore capacità contributiva di una attività professionale esercitata con locali attrezzati in piu comuni). M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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