Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/2001

Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
59/2001
Data di deposito
13 marzo 2001
Data di decisione
5 marzo 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:59

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26082

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di mancata accettazione espressa o tacita della remissione di querela, pone le spese del procedimento a carico del querelato anzichè del remittente. Il giudice 'a quo', infatti, ha sospettato di illegittimità costituzionale una norma che nelle fattispecie sottoposte al suo esame (richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di remissione di querela) non doveva applicare. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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