Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/2001
Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/2001
- Data di deposito
- 13 marzo 2001
- Data di decisione
- 5 marzo 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:59
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26082
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di mancata accettazione espressa o tacita della remissione di querela, pone le spese del procedimento a carico del querelato anzichè del remittente. Il giudice 'a quo', infatti, ha sospettato di illegittimità costituzionale una norma che nelle fattispecie sottoposte al suo esame (richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di remissione di querela) non doveva applicare. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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