Corte costituzionale
Ordinanza n. 49/2001
Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 49/2001
- Data di deposito
- 6 marzo 2001
- Data di decisione
- 21 febbraio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 1, lett. e), decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 26063
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e), del d.p.r 26 ottobre 1972, n. 643. Il giudice rimettente, infatti, sollecita dalla Corte un intervento non consentito, consistente nell'estensione di una ipotesi di esenzione prevista per l'imposta di successione (secondo le norme applicabili 'ratione temporis') all'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente e redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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