Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/2001

Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
49/2001
Data di deposito
6 marzo 2001
Data di decisione
21 febbraio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 1, lett. e), decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 26063

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e), del d.p.r 26 ottobre 1972, n. 643. Il giudice rimettente, infatti, sollecita dalla Corte un intervento non consentito, consistente nell'estensione di una ipotesi di esenzione prevista per l'imposta di successione (secondo le norme applicabili 'ratione temporis') all'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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