Corte costituzionale
Ordinanza n. 442/2001
Corte cost., ord. 28 dicembre 2001, n. 442
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 442/2001
- Data di deposito
- 28 dicembre 2001
- Data di decisione
- 19 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:442
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- art. 31, legge n. 646 del 13 settembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 26728
Manifesta inammissibilità, trattandosi di questione volta ad ottenere la risoluzione di un dubbio di carattere interpretativo, e che si configura altresì come impropria utilizzazione del giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, denunziando la possibilità di trarre dalla norma due contraddittorie determinazioni circa il momento di decorrenza iniziale dell’obbligo, a carico di chi sia sottoposto a una misura di prevenzione, di comunicazione delle variazioni patrimoniali a norma della legge n. 575 del 1965. - V. 'ex plurimis' ordinanze n. 351/2001, n. 233/2000, n. 7/1998, n. 360/1997. A.M.M.
Massima n. 26729
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, denunziato, in riferimento all’art. 27 della Costituzione, lamentando che il trattamento sanzionatorio previsto in caso di inosservanza, da parte del sottoposto a misura di prevenzione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, sia eccessivo e sproporzionato e contemporaneamente inefficace rispetto allo scopo. Tali censure non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni, essendo al giudice consentito di graduare la pena in relazione al caso concreto e di escludere, secondo la giurisprudenza, alla stregua della 'ratio' dell’incriminazione e attraverso una lettura conforme a Costituzione, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l’occultamento degli atti soggetti a comunicazione. - V. per tutte, da ultimo, sentenza n. 169/2001 e ordinanze n. 282/2001, n. 260/2001, nn. 144 e 68/2001. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe (r.o. 273/2001);
2) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, sollevate, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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