Corte costituzionale
Ordinanza n. 439/2001
Corte cost., ord. 28 dicembre 2001, n. 439
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 439/2001
- Data di deposito
- 28 dicembre 2001
- Data di decisione
- 19 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:439
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, decreto legislativo n. 198 del 12 maggio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 26725
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, con riguardo all’esclusione dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri non più in servizio alla data del 1° settembre 1995 dal beneficio dell’inquadramento nel ruolo degli ispettori, in quanto non è manifestamente irragionevole - stante la discrezionalità legislativa in materia - che il beneficio in questione sia collegato alla persistenza in servizio dei destinatari ad una certa data, non necessariamente retroattiva, tenendo altresì conto e dell’interesse dell’amministrazione per il suo buon andamento e dei limiti di ordine finanziario. - Cfr. anche, nello stesso senso, ordinanze n. 101/1990 e n. 127/1991, qui richiamate. - Sul limite della ragionevolezza, v. ordinanze n. 331/1999 e n. 151/1999 (qui richiamate). - Sull’adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 277/1991, v. sentenze n. 63/1998, n. 465/1997 e ordinanze n. 331/1999, n. 151/1999 e 189/1999 (tutte, richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione II - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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