Corte costituzionale
Ordinanza n. 424/2001
Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 424/2001
- Data di deposito
- 21 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:424
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26706
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai fini della convalida dell’arresto soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall’interrogatorio dell’arrestato. Infatti, tenuto conto della struttura e della funzione dell’udienza di convalida, volta esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità dell’arresto, non contrasta con il principio di ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere all’assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali l’esame di testimoni; né la garanzia del giusto processo impone di modellare ogni procedimento incidentale 'de libertate' sullo schema del processo di merito. - V. precedente ordinanza n. 412/1999. - In tema di attuazione del principio del giusto processo, v. ordinanza n. 321/2001. M.F.
Massima n. 26707
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la facoltà del pubblico ministero di non comparire nell’udienza di convalida. Infatti, da un lato il carattere facoltativo della partecipazione del pubblico ministero trova una non irragionevole giustificazione nelle esigenze di semplificazione e di snellimento dell’udienza di convalida, fermo restando che è comunque garantita, pur in assenza del pubblico ministero, sia una forma di contraddittorio “cartolare”, sia la possibilità di acquisire i documenti prodotti dalla difesa; dall’altro la garanzia costituzionale del giusto processo è estranea al ruolo e alla funzione del giudice della convalida delineati dalle norme processuali. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis e 391 del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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