Corte costituzionale
Ordinanza n. 423/2001
Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 423/2001
- Data di deposito
- 21 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 1, comma 3, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 26705
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo e terzo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli articoli 33, quinto comma, e 3 della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di usurpazione di titolo per avere assunto il titolo di procuratore legale senza essere iscritto al relativo albo professionale, ma avendo superato l’esame di idoneità all’esercizio della professione. Infatti, essendo stato il reato in questione depenalizzato ed essendo il giudice 'a quo' semplicemente chiamato a verificare che la violazione contestata non è prevista come reato ed è quindi sottratta alla giurisdizione del giudice penale, e a trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, alla quale soltanto spetta, ora, fare applicazione della norma che prevede l’illecito e stabilisce la sanzione, la questione sollevata risulta priva di rilevanza. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli articoli 33,
quinto comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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