Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/2001

Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 423

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
423/2001
Data di deposito
21 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:423

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 1, comma 3, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • legge n. 36 del 22 gennaio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 26705

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo e terzo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli articoli 33, quinto comma, e 3 della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di usurpazione di titolo per avere assunto il titolo di procuratore legale senza essere iscritto al relativo albo professionale, ma avendo superato l’esame di idoneità all’esercizio della professione. Infatti, essendo stato il reato in questione depenalizzato ed essendo il giudice 'a quo' semplicemente chiamato a verificare che la violazione contestata non è prevista come reato ed è quindi sottratta alla giurisdizione del giudice penale, e a trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, alla quale soltanto spetta, ora, fare applicazione della norma che prevede l’illecito e stabilisce la sanzione, la questione sollevata risulta priva di rilevanza. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del

regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge

22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli articoli 33,

quinto comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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