Corte costituzionale
Ordinanza n. 421/2001
Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 421/2001
- Data di deposito
- 21 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:421
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26702
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al “principio di ragionevolezza” e all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, nell’ordinanza di rimessione viene omessa l’indicazione - indispensabile ai fini della verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel giudizio 'a quo' - se, nel caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello e di quale tipo. M.F.
Massima n. 26703
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’artt. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello anche avverso le sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato. Infatti, il principio di parità tra accusa e difesa (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale) non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato, sicché la norma censurata può ritenersi ragionevolmente giustificata dalla diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti processuali nell’ambito del giudizio abbreviato – nel quale l’imputato consente di essere giudicato in base alle prove raccolte dal p.m., fuori dalle garanzie del contraddittorio – nonché dall’obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svolti in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta. - Sul principio di parità delle parti e poteri processuali v. sentenze n. 98/1994, n. 324/1994, n. 432/1992, n. 363/1991, ordinanza n. 426/1998. - In tema di poteri del pubblico ministero nel giudizio abbreviato v. sentenza n. 115/2001. - Sui poteri di impugnazione del pubblico ministero v. in generale sentenza n. 280/1995, ordinanza n. 426/1998; con riferimento al giudizio abbreviato, sentenze n. 98/1994, n. 363/1991, ordinanze n. 305/1992, n. 373/1991, sentenza n. 115/2001. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al "principio di ragionevolezza" e all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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