Corte costituzionale
Ordinanza n. 415/2001
Corte cost., ord. 18 dicembre 2001, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 415/2001
- Data di deposito
- 18 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:415
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 11, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26694
Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità della questione prospettate dall’Avvocatura dello Stato, in quanto, motivatamente, il giudice rimettente ritiene la applicabilità alla specie della norma denunciata, successivamente abrogata; inoltre, il vizio lamentato, concernente l’omessa inclusione della data di consegna nei ruoli, tra le indicazioni necessarie contenute nella cartella, non può ritenersi riferibile al decreto ministeriale che ha stabilito il modello di cartella, bensì alla norma legislativa che tali indicazioni determina. A.M.M.
Massima n. 26695
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima delle modificazioni recate dall’art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 97, primo comma e 24, primo comma della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la data di consegna del ruolo all’intendenza di finanza”, in quanto comporterebbe per il contribuente una eccessiva difficoltà per l’accertamento dell’eventuale violazione del termine stabilito a pena di decadenza per la consegna stessa. Tale data era infatti, conoscibile dal contribuente senza oneri eccessivi, già prima dell’instaurazione del giudizio, sia attraverso l’affissione del processo verbale di consegna sia attraverso l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, cosicché il controllo sull’osservanza del termine risultava pienamente possibile, con salvezza del diritto di agire in giudizio e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione finanziaria, peraltro sempre vincolata all’osservanza delle regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei termini medesimi. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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