Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/2001

Corte cost., ord. 18 dicembre 2001, n. 415

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
415/2001
Data di deposito
18 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:415

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26694

Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità della questione prospettate dall’Avvocatura dello Stato, in quanto, motivatamente, il giudice rimettente ritiene la applicabilità alla specie della norma denunciata, successivamente abrogata; inoltre, il vizio lamentato, concernente l’omessa inclusione della data di consegna nei ruoli, tra le indicazioni necessarie contenute nella cartella, non può ritenersi riferibile al decreto ministeriale che ha stabilito il modello di cartella, bensì alla norma legislativa che tali indicazioni determina. A.M.M.

Massima n. 26695

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima delle modificazioni recate dall’art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 97, primo comma e 24, primo comma della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la data di consegna del ruolo all’intendenza di finanza”, in quanto comporterebbe per il contribuente una eccessiva difficoltà per l’accertamento dell’eventuale violazione del termine stabilito a pena di decadenza per la consegna stessa. Tale data era infatti, conoscibile dal contribuente senza oneri eccessivi, già prima dell’instaurazione del giudizio, sia attraverso l’affissione del processo verbale di consegna sia attraverso l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, cosicché il controllo sull’osservanza del termine risultava pienamente possibile, con salvezza del diritto di agire in giudizio e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione finanziaria, peraltro sempre vincolata all’osservanza delle regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei termini medesimi. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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