Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/2001

Corte cost., ord. 18 dicembre 2001, n. 414

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
414/2001
Data di deposito
18 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:414

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26693

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate non devolvono ad un unico giudice e, segnatamente, al giudice amministrativo, le controversie relative al soggiorno degli stranieri in Italia. Infatti - posto che rientra nella discrezionalità del legislatore, ripartire, a seconda della tipologia e del contenuto dell’atto, la giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario, conferendo anche un eventuale potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge, e che non esiste sul piano costituzionale una esigenza inderogabile che, una volta iniziato un giudizio tra due soggetti, tutti i rapporti e le pretese successive debbano subire una concentrazione (non prevista dalla procedura) avanti ad unico giudice, in deroga ad ogni diversa previsione di riparto di giurisdizione ed al principio di precostituzione del giudice – deve escludersi una palese irragionevolezza nella scelta discrezionale del legislatore di attribuire alla giurisdizione ordinaria la tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsione aventi implicazioni sulla libertà personale. - In tema di riparto della giurisdizione, v. sentenza n. 275/2001 e ordinanza n. 165/2001. - Sul tema specifico della giurisdizione in ordine ai provvedimenti di espulsione, v. sentenza n. 105/2001 e ordinanza n. 297/2001. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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