Corte costituzionale
Ordinanza n. 414/2001
Corte cost., ord. 18 dicembre 2001, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 414/2001
- Data di deposito
- 18 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:414
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26693
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate non devolvono ad un unico giudice e, segnatamente, al giudice amministrativo, le controversie relative al soggiorno degli stranieri in Italia. Infatti - posto che rientra nella discrezionalità del legislatore, ripartire, a seconda della tipologia e del contenuto dell’atto, la giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario, conferendo anche un eventuale potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge, e che non esiste sul piano costituzionale una esigenza inderogabile che, una volta iniziato un giudizio tra due soggetti, tutti i rapporti e le pretese successive debbano subire una concentrazione (non prevista dalla procedura) avanti ad unico giudice, in deroga ad ogni diversa previsione di riparto di giurisdizione ed al principio di precostituzione del giudice – deve escludersi una palese irragionevolezza nella scelta discrezionale del legislatore di attribuire alla giurisdizione ordinaria la tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsione aventi implicazioni sulla libertà personale. - In tema di riparto della giurisdizione, v. sentenza n. 275/2001 e ordinanza n. 165/2001. - Sul tema specifico della giurisdizione in ordine ai provvedimenti di espulsione, v. sentenza n. 105/2001 e ordinanza n. 297/2001. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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