Corte costituzionale
Ordinanza n. 409/2001
Corte cost., ord. 14 dicembre 2001, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 409/2001
- Data di deposito
- 14 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:409
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26684
Manifesta inammissibilità, in quanto concernente norma della quale il giudice 'a quo' non è e non sarebbe comunque chiamato a fare applicazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. proc. pen., il denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, gli interessati non possono proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di restituzione delle cose sequestrate”. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flik
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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