Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/2001

Corte cost., ord. 14 dicembre 2001, n. 409

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
409/2001
Data di deposito
14 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:409

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26684

Manifesta inammissibilità, in quanto concernente norma della quale il giudice 'a quo' non è e non sarebbe comunque chiamato a fare applicazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. proc. pen., il denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, gli interessati non possono proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di restituzione delle cose sequestrate”. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flik

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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