Corte costituzionale
Ordinanza n. 404/2001
Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 404/2001
- Data di deposito
- 11 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:404
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26676
Manifesta inammissibilità, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in vigore dal 19 ottobre 1999, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, 47 e 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data del 22 aprile 2000, di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti. - V. la sentenza n. 425/2000 e le ordinanze nn. 551/2000, 24/2001, 51/2001 e 128/2001. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati
parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di
Vicenza e dal Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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