Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/2001

Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 404

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
404/2001
Data di deposito
11 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:404

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26676

Manifesta inammissibilità, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in vigore dal 19 ottobre 1999, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, 47 e 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data del 22 aprile 2000, di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti. - V. la sentenza n. 425/2000 e le ordinanze nn. 551/2000, 24/2001, 51/2001 e 128/2001. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati

parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di

Vicenza e dal Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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