Corte costituzionale

Ordinanza n. 401/2001

Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
401/2001
Data di deposito
11 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:401

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
  • art. 63, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
  • art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 26673

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate, per la disciplina della riscossione coattiva dei canoni per l’utilizzazione dei beni del demanio pubblico, rinviano alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973, ed in particolare agli artt. 53 e 54 di detto decreto, che non consentono al debitore di proporre opposizione all’esecuzione. Infatti, essendo state abrogate le norme censurate in epoca anteriore alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla perdurante applicabilità delle stesse alla fattispecie sottoposta al suo esame. - Sulla abrogazione di norme di rinvio, v. sentenze n. 26/1998 e n. 239/1997, e ordinanza n. 359/1997. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma

1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri

enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986,

n. 657), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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