Corte costituzionale
Ordinanza n. 401/2001
Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 401/2001
- Data di deposito
- 11 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:401
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
- art. 63, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
- art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 26673
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate, per la disciplina della riscossione coattiva dei canoni per l’utilizzazione dei beni del demanio pubblico, rinviano alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973, ed in particolare agli artt. 53 e 54 di detto decreto, che non consentono al debitore di proporre opposizione all’esecuzione. Infatti, essendo state abrogate le norme censurate in epoca anteriore alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla perdurante applicabilità delle stesse alla fattispecie sottoposta al suo esame. - Sulla abrogazione di norme di rinvio, v. sentenze n. 26/1998 e n. 239/1997, e ordinanza n. 359/1997. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma
1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986,
n. 657), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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