Corte costituzionale
Ordinanza n. 398/2001
Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 398
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 398/2001
- Data di deposito
- 11 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:398
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 4, legge n. 400 del 23 agosto 1988
Parametri
Massime
Massima n. 26670
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che escluderebbe “implicitamente” i dipendenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla facoltà, riconosciuta al personale di qualifiche funzionali e ad esaurimento, in servizio presso la Presidenza medesima alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, in posizione di comando o fuori ruolo, di chiedere l’inquadramento nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni. Non è infatti configurabile alcuna violazione degli invocati parametri, in quanto la situazione all’esame del giudice rimettente, relativa a dipendente di ruolo, non può essere assimilata a quella dei soggetti beneficiari della norma censurata, avente i caratteri di transitorietà ed eccezionalità, finalizzati alla disciplina di situazioni peculiari e contingenti, e pertanto tale situazione estranea rimane alla 'ratio' della norma stessa. - V. sentenza n. 431/1997. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, Sezione prima, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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