Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/2001

Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 398

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
398/2001
Data di deposito
11 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:398

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 4, legge n. 400 del 23 agosto 1988

Parametri

Massime

Massima n. 26670

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che escluderebbe “implicitamente” i dipendenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla facoltà, riconosciuta al personale di qualifiche funzionali e ad esaurimento, in servizio presso la Presidenza medesima alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, in posizione di comando o fuori ruolo, di chiedere l’inquadramento nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni. Non è infatti configurabile alcuna violazione degli invocati parametri, in quanto la situazione all’esame del giudice rimettente, relativa a dipendente di ruolo, non può essere assimilata a quella dei soggetti beneficiari della norma censurata, avente i caratteri di transitorietà ed eccezionalità, finalizzati alla disciplina di situazioni peculiari e contingenti, e pertanto tale situazione estranea rimane alla 'ratio' della norma stessa. - V. sentenza n. 431/1997. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, Sezione prima, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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