Corte costituzionale
Ordinanza n. 385/2001
Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 385
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 385/2001
- Data di deposito
- 6 dicembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:385
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26643
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre ad un diverso orientamento. - V. precedente sentenza n. 105/2001. M.F.
Massima n. 26644
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, non prevedendo l’obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero fin dall’adozione del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza o, quantomeno, dal momento della successiva comunicazione al giudice dell’inizio di tale misura, impedirebbe alla persona trattenuta di approntare una adeguata difesa. Infatti, pur in un contesto procedimentale ispirato ad esigenze di celerità, semplicità ed immediatezza, l’effettività del diritto di difesa non viene compromessa, potendo comunque lo straniero, fin dall’inizio del trattenimento nel centro, ricevere visitatori provenienti dall’esterno, e in particolare il difensore che abbia eventualmente scelto, ed essendogli altresì garantita libertà di corrispondenza, anche telefonica. - In tema di modalità per l’esercizio del diritto di difesa e relativa discrezionalità del legislatore, v. 'ex plurimis' sentenze n. 119/1995; n. 220/1994; n. 543/1989 e n. 351/1989; n. 202/1975. M.F.
Massima n. 26645
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, non prevedendo l’obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero fin dall’adozione del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza o, quantomeno, dal momento della successiva comunicazione al giudice dell’inizio di tale misura, impedirebbe alla persona trattenuta di approntare un’adeguata difesa. Infatti la disposizione censurata è contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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