Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/2001

Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
384/2001
Data di deposito
6 dicembre 2001
Data di decisione
22 novembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:384

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 57 del 2 marzo 1987
  • legge n. 158 del 22 aprile 1987

Parametri

Massime

Massima n. 26642

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto vieta ai ricercatori universitari, sino al superamento del giudizio di conferma, lo svolgimento di attività libero-professionali, consentite, invece, ai ricercatori confermati. Non risulta infatti la manifesta irragionevolezza né la palese arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore di pretendere un iniziale periodo di attività a tempo pieno durante il quale siano escluse - in attesa del superamento del giudizio di conferma (o di prova) - attività libero-professionali connesse alla iscrizione ad albi, posto che risultano diverse la posizione organica e di 'status', ed, in parte, di funzioni, del ricercatore universitario non confermato rispetto a quello confermato così come diversa è la funzione del primo periodo di attività di ogni soggetto che si inserisce per la prima volta in un rapporto con un organismo di ricerca o di cultura o di attività di alta specializzazione, per il periodo iniziale di prova o di attesa della conferma. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce - con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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