Corte costituzionale
Ordinanza n. 384/2001
Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 384/2001
- Data di deposito
- 6 dicembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 57 del 2 marzo 1987
- legge n. 158 del 22 aprile 1987
Parametri
Massime
Massima n. 26642
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto vieta ai ricercatori universitari, sino al superamento del giudizio di conferma, lo svolgimento di attività libero-professionali, consentite, invece, ai ricercatori confermati. Non risulta infatti la manifesta irragionevolezza né la palese arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore di pretendere un iniziale periodo di attività a tempo pieno durante il quale siano escluse - in attesa del superamento del giudizio di conferma (o di prova) - attività libero-professionali connesse alla iscrizione ad albi, posto che risultano diverse la posizione organica e di 'status', ed, in parte, di funzioni, del ricercatore universitario non confermato rispetto a quello confermato così come diversa è la funzione del primo periodo di attività di ogni soggetto che si inserisce per la prima volta in un rapporto con un organismo di ricerca o di cultura o di attività di alta specializzazione, per il periodo iniziale di prova o di attesa della conferma. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce - con le due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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