Corte costituzionale
Ordinanza n. 383/2001
Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 383
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 383/2001
- Data di deposito
- 6 dicembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:383
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 10, comma 1, lett. g), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 26641
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge 13 aprile 1977, n. 114) denunziato, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, in quanto a differenza di quanto stabilito per l’ex coniuge, beneficiario in forma periodica, non prevede che, in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’importo dell’assegno corrisposto in una soluzione all’ex coniuge sia deducibile dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF. Infatti, il legislatore non irragionevolmente ha previsto una diversa regolamentazione tributaria per le due forme di adempimento, periodica e 'una tantum' che appaiono sotto vari profili diversi, poiché l’importo della prima viene fissato in base alla situazione esistente al momento della pronuncia e può essere successivamente modificato, mentre per la seconda viene concordato liberamente dai coniugi, ai fini della definitiva determinazione dei loro rapporti patrimoniali e non è più rivedibile. Inoltre, la lesione del principio della capacità contributiva, non ravvisabile, nella specie, potrebbe invece configurarsi qualora si ammettesse la deducibilità della somma corrisposta 'una tantum', che appare come conseguenza di un assetto complessivo degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi, non direttamente correlata al reddito percepito dal contribuente nel periodo di imposta. - Cfr. 'ex plurimis' le sentenze nn. 134/1982 e 143/1982 e da ultimo l’ordinanza n. 370/1999. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione - sezione tributaria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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