Corte costituzionale
Ordinanza n. 379/2001
Corte cost., ord. 28 novembre 2001, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 379/2001
- Data di deposito
- 28 novembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:379
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 1, bis, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 135 del 11 maggio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26635
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, in quanto il regime del trattamento dei dati personali degli aderenti ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso sarebbe ingiustamente differenziato in base alla circostanza che le confessioni religiose abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese. Infatti la questione - sollevata allo scopo di rendere applicabile ad un aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la disciplina dettata per gli aderenti a confessioni religiose regolate da intese - non investe la norma concernente la fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', bensì la norma riguardante la disciplina che si vorrebbe estendere, sicché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità, lungi dal produrre conseguenze nel giudizio 'a quo', avrebbe l’effetto - indesiderato - di generalizzare la portata della disciplina applicabile nel giudizio davanti al giudice rimettente. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, dal tribunale di Firenze - sezione distaccata di Pontassieve, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze