Corte costituzionale

Ordinanza n. 379/2001

Corte cost., ord. 28 novembre 2001, n. 379

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
379/2001
Data di deposito
28 novembre 2001
Data di decisione
22 novembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:379

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, bis, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
  • art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 135 del 11 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26635

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, in quanto il regime del trattamento dei dati personali degli aderenti ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso sarebbe ingiustamente differenziato in base alla circostanza che le confessioni religiose abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese. Infatti la questione - sollevata allo scopo di rendere applicabile ad un aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la disciplina dettata per gli aderenti a confessioni religiose regolate da intese - non investe la norma concernente la fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', bensì la norma riguardante la disciplina che si vorrebbe estendere, sicché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità, lungi dal produrre conseguenze nel giudizio 'a quo', avrebbe l’effetto - indesiderato - di generalizzare la portata della disciplina applicabile nel giudizio davanti al giudice rimettente. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, dal tribunale di Firenze - sezione distaccata di Pontassieve, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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