Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/2001

Corte cost., ord. 7 novembre 2001, n. 356

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
356/2001
Data di deposito
7 novembre 2001
Data di decisione
6 novembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:356

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 70 del 28 marzo 2000
  • art. 3, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 70 del 28 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26605

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 della Costituzione, in quanto le modalità e la misura di calcolo del risarcimento per danni alla salute, introdotte dalla norma censurata, sarebbero inidonee a garantire l’effettivo ristoro del pregiudizio subito e non consentirebbero una adeguata “valorizzazione soggettiva” del danno che tenga conto dell’età e della progressione dell’invalidità. Infatti, la disposizione censurata non è stata convertita, né è stata prevista la salvezza degli effetti prodotti. M.F.

Massima n. 26606

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 della Costituzione, concernente l’introduzione di un limite massimo al risarcimento del danno alla salute e del criterio di liquidazione del danno morale da reato per le sole ipotesi di danno biologico. Infatti, la disposizione censurata non è stata convertita, né è stata prevista la salvezza degli effetti prodotti. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del

decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il

contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di

Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santuososso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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