Corte costituzionale
Ordinanza n. 35/2001
Corte cost., ord. 9 febbraio 2001, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 35/2001
- Data di deposito
- 9 febbraio 2001
- Data di decisione
- 25 gennaio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 148, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 26040
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, nella parte in cui consentirebbe più di una condanna per il militare già condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere. Il giudice rimettente, infatti, muove dall'erronea premessa secondo cui l'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norma che esonera dal servizio militare chi abbia espiato la pena nella misura ivi stabilita) non sia applicabile a tutti i reati consistenti nel rifiuto del servizio militare, non sorretto da motivi di coscienza. - Sulla inammissibilità della c.d. "spirale delle condanne" per i reati di rifiuto del servizio militare, si veda la sentenza n. 43/1997. - Sulla portata e sulla inutilizzabilità quale 'tertium comparationis' dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, si vedano le sentenze n. 223/2000 e n. 224/2000, e l'ordinanza n. 513/2000. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale militare di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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