Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/2001

Corte cost., ord. 9 febbraio 2001, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
35/2001
Data di deposito
9 febbraio 2001
Data di decisione
25 gennaio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 148, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 26040

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, nella parte in cui consentirebbe più di una condanna per il militare già condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere. Il giudice rimettente, infatti, muove dall'erronea premessa secondo cui l'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norma che esonera dal servizio militare chi abbia espiato la pena nella misura ivi stabilita) non sia applicabile a tutti i reati consistenti nel rifiuto del servizio militare, non sorretto da motivi di coscienza. - Sulla inammissibilità della c.d. "spirale delle condanne" per i reati di rifiuto del servizio militare, si veda la sentenza n. 43/1997. - Sulla portata e sulla inutilizzabilità quale 'tertium comparationis' dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, si vedano le sentenze n. 223/2000 e n. 224/2000, e l'ordinanza n. 513/2000. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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