Corte costituzionale
Ordinanza n. 346/2001
Corte cost., ord. 6 novembre 2001, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 346/2001
- Data di deposito
- 6 novembre 2001
- Data di decisione
- 5 novembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:346
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Emilia Romagna n. 52 del 24 aprile 1995
Parametri
Massime
Massima n. 26592
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 concernente il diritto allo studio e, in particolare, l’assegnazione ai Comuni di contributi per l’attivazione di convenzioni per il sostegno delle scuole dell’infanzia gestite da privati, sollevata in riferimento agli artt. 33 e 117 Cost. La questione, già dichiarata manifestamente inammissibile, è stata infatti riproposta dal medesimo rimettente, senza nulla aggiungere alla motivazione del precedente provvedimento di rimessione: in particolare, in ordine, all’applicabilità della legge regionale in esame - che risulta abrogata dalla successiva legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 - e sul fatto di non aver considerato esaurito il suo potere decisorio nel caso sottoposto alla sua cognizione, pur dopo aver applicato la legge. - La precedente questione è stata decisa dall’ordinanza n. 67/1998, qui richiamata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna
24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio
1983, n. 6 "Diritto allo studio"), sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, in riferimento agli
articoli 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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