Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/2001
Corte cost., ord. 9 febbraio 2001, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/2001
- Data di deposito
- 9 febbraio 2001
- Data di decisione
- 25 gennaio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 148, codice penale militare di pace
- art. 14, comma 2, legge n. 230 del 8 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26039
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, nella parte in cui non impedirebbe la possibilità di una cumulabilità di condanne a carico di chi, dopo avere commesso il reato di diserzione (ex art. 148 cod. pen. mil. pace), rifiuti il servizio di leva per motivi di coscienza, commettendo così il reato previsto dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Infatti il problema di una duplice irrogazione della pena per i medesimi fatti potrebbe sorgere soltanto quando vi sia stata già una prima condanna per uno dei due reati sopra indicati, il che non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la questione come sollevata dal giudice rimettente si presenta ipotetica e perciò inammissibile. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, v. ordinanze n. 237/1999, n. 459/1998, n. 165/1998, n. 34/1998; nonché la sentenza n. 336/1995. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza), e 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelski
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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