Corte costituzionale
Ordinanza n. 331/2001
Corte cost., ord. 27 settembre 2001, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 331/2001
- Data di deposito
- 27 settembre 2001
- Data di decisione
- 24 settembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:331
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, comma 6, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 1, comma 65, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 26556
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostitutivo del comma 6 dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto nel regolare la misura del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dei fondi privati, impone l’adozione del criterio già dettato per il calcolo dell’indennità di espropriazione. Infatti, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua' con la sentenza n. 369 del 1996. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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