Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/2001

Corte cost., ord. 27 settembre 2001, n. 331

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
331/2001
Data di deposito
27 settembre 2001
Data di decisione
24 settembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:331

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 5-bis, comma 6, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 1, comma 65, legge n. 549 del 28 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 26556

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostitutivo del comma 6 dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto nel regolare la misura del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dei fondi privati, impone l’adozione del criterio già dettato per il calcolo dell’indennità di espropriazione. Infatti, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua' con la sentenza n. 369 del 1996. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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