Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/2001

Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 327

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
327/2001
Data di deposito
27 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:327

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 243 del 19 luglio 1993
  • art. 14, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26549

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, censurato per non aver previsto, con riferimento al diritto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi, una norma transitoria idonea a garantire gli stessi lavoratori nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, in nome del principio dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Infatti la norma censurata - lungi dall'istituire una modifica del regime assicurativo con effetti retroattivi - si limita a fissare una data a partire dalla quale vengono modificate le condizioni di accesso alla tutela previdenziale. - Sulla dicrezionalità del legislatore nel dettare norme transitorie, v. sentenza, richiamata, n. 179/1996. - Sulla irragionevole disciplina di situazioni già regolate da leggi precedenti, v. sentenze n. 525/2000 e n. 416/1999. - Sul particolare regime assicurativo INAIL non basato sul rapporto sinallagmatico tra prestazioni e contributi, v. sentenza richiamata n. 36/2000. - Sulla questione sollevata con riferimento al regime successivo al 1° giugno 1993, v. ordinanza n. 327/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, lett. b), del d.l.

22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla

Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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