Corte costituzionale
Ordinanza n. 327/2001
Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 327/2001
- Data di deposito
- 27 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:327
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 243 del 19 luglio 1993
- art. 14, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26549
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, censurato per non aver previsto, con riferimento al diritto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi, una norma transitoria idonea a garantire gli stessi lavoratori nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, in nome del principio dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Infatti la norma censurata - lungi dall'istituire una modifica del regime assicurativo con effetti retroattivi - si limita a fissare una data a partire dalla quale vengono modificate le condizioni di accesso alla tutela previdenziale. - Sulla dicrezionalità del legislatore nel dettare norme transitorie, v. sentenza, richiamata, n. 179/1996. - Sulla irragionevole disciplina di situazioni già regolate da leggi precedenti, v. sentenze n. 525/2000 e n. 416/1999. - Sul particolare regime assicurativo INAIL non basato sul rapporto sinallagmatico tra prestazioni e contributi, v. sentenza richiamata n. 36/2000. - Sulla questione sollevata con riferimento al regime successivo al 1° giugno 1993, v. ordinanza n. 327/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, lett. b), del d.l.
22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla
Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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