Corte costituzionale
Ordinanza n. 325/2001
Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 325/2001
- Data di deposito
- 27 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:325
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26547
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione 'ope iudicis' della esecutività della sentenza di secondo grado, in pendenza di ricorso per Cassazione. Identica questione è stata, infatti, già esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 165/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria regionale di Perugia, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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