Corte costituzionale
Ordinanza n. 323/2001
Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 323/2001
- Data di deposito
- 27 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:323
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
- art. 47, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26545
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, censurato in quanto nella determinazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, non si sarebbe conformato ai criteri specificamente dettati dalla legge di delega (legge 23 ottobre 1992, n. 421, art 4) e, in più, avrebbe lasciato all'arbitrio dell'ente impositore la fissazione della misura della prestazione. Invero, in ordine al primo profilo (art. 76 Cost.), il rimettente assume erroneamente un presupposto interpretativo, sul quale già si era basata una identica questione già rigettata con sentenza e, quanto al secondo profilo (art. 23 Cost.), risulta di tutta evidenza che la disposizione detta specifici criteri per i'imposizione. - In ordine alla questione prospettata in precedenza negli stessi termini, v. sentenza n. 96/2001. - Sul principio della riserva di legge espressa dall'art. 23 Cost., v. da ultimo ordinanza, qui richiamata, n. 7/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, dallacommissione tributaria provinciale di Ancona con le due ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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