Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/2001

Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
321/2001
Data di deposito
27 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:321

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26543

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice (per le indagini preliminari) chiamato a provvedere sulla richiesta di revoca di una misura cautelare personale, allorché non sia in grado di decidere allo stato degli atti disponibili, possa acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla disposizione censurata. Infatti, la richiesta di introdurre nuovi e ampi poteri di accertamento liberamente attivabili dal giudice per le indagini preliminari - oltre a porsi in contrasto con l'assetto del sistema processuale vigente, impropriamente assimilando la logica del giudizio cautelare a quella nel merito del processo - risulta una soluzione non costituzionalmente necessitata, in una materia - quale quella delle modalità e dei contenuti del contraddittorio - di spettanza del legislatore nel limite, qui non superato, della ragionevolezza. - V. richiamate sentenze n. 89/1998, n. 4/1992, n. 71/1996 e ordinanze n. 412/1999 e n. 440/1997. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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