Corte costituzionale
Ordinanza n. 311/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 311/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:311
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 102, e ss., Costituzione
Massime
Massima n. 26517
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione da questo adottata il 27 gennaio 2000, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente per le quali pende un procedimento penale per diffamazione aggravata. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto e i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto il giudice ricorrente e il Senato della Repubblica sono legittimati a ricorrere e ad esser parte del conflitto e viene, inoltre, denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, spettante all'Assemblea parlamentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti del Senato con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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