Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
311/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:311

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26517

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione da questo adottata il 27 gennaio 2000, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente per le quali pende un procedimento penale per diffamazione aggravata. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto e i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto il giudice ricorrente e il Senato della Repubblica sono legittimati a ricorrere e ad esser parte del conflitto e viene, inoltre, denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, spettante all'Assemblea parlamentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti del Senato con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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