Corte costituzionale
Ordinanza n. 310/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 310/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:310
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 5 luglio 2000
Parametri
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 101, e ss., Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26516
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Salerno, prima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima nella seduta del 5 luglio 2000, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente per le quali pende giudizio penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto il Tribunale ricorrente e la Camera dei deputati sono legittimati a ricorrere e a esser parte del conflitto e viene inoltre denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione parlamentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dal tribunale di Salerno, prima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Salerno, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze