Corte costituzionale
Ordinanza n. 308/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 308/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:308
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 26514
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui preclude l'accesso ai permessi premio ai condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena era già iniziata al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica. Infatti, per un verso, la norma impugnata, non comportando una modificazione dei presupposti sostanziali dei permessi premio, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.; e con riguardo alla censura riferita all'art. 3 Cost., la diversità di trattamento "nel tempo", che consegue cioè al mutamento del regime giuridico, è effetto connaturato alla successione delle leggi ed è quindi fenomeno in relazione al quale non è configurabile la lesione del principio di eguaglianza. - V. richiamati precedenti, sentenza n. 273/2001 e ordinanza n. 280/2001. - In tema di successione delle leggi e principio di eguaglianza, v. richiamata sentenza n. 410/1995. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal
tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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