Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
308/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:308

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 26514

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui preclude l'accesso ai permessi premio ai condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena era già iniziata al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica. Infatti, per un verso, la norma impugnata, non comportando una modificazione dei presupposti sostanziali dei permessi premio, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.; e con riguardo alla censura riferita all'art. 3 Cost., la diversità di trattamento "nel tempo", che consegue cioè al mutamento del regime giuridico, è effetto connaturato alla successione delle leggi ed è quindi fenomeno in relazione al quale non è configurabile la lesione del principio di eguaglianza. - V. richiamati precedenti, sentenza n. 273/2001 e ordinanza n. 280/2001. - In tema di successione delle leggi e principio di eguaglianza, v. richiamata sentenza n. 410/1995. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della liberta), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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