Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 307

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
307/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:307

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 4-bis, introdotto, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 1, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
  • art. 15, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • legge n. 203 del 12 luglio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 26513

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 inserito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione subordina alla collaborazione con la giustizia la concessione della semilibertà, nei confronti di soggetti condannati per i delitti ivi indicati e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro. Infatti, trattandosi nel caso di specie di soggetto sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, disposta a seguito di sentenza di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, si deve ritenere che, essendo applicata una misura di carattere detentivo invece della libertà vigilata, l'internato sia portatore di un livello elevato di pericolosità sociale, sicché il rimettente, nel motivare sulla rilevanza della questione, avrebbe quantomeno dovuto dare conto dell'attuale grado di pericolosità dell'internato, al fine di verificarne la compatibilità con l'ammissione alla semilibertà, con particolare riferimento ai progressi compiuti nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza e alle condizioni per un graduale reinserimento nella società, come richiesto dall'art. 50, comma 4, dell'ordinamento penitenziario per la concessione di tale misura. - Per analoghe considerazioni sull'onere di motivazione, con riferimento ad una questione concernente la misura alternativa della detenzione domiciliare, v. ordinanza n. 77/2000. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) - inserito dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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