Corte costituzionale
Ordinanza n. 306/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 306/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:306
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26512
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente, a differenza di quanto previsto dall'art. 187, comma 2 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), del codice della strada. Infatti, le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione psico-fisica derivanti dall'influenza dell'alcool e, rispettivamente, dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all'esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria alveolare espirata. - V. sentenza n. 194/1996, sulla non irragionevole distinzione per il conducente di veicoli, dello stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Pordenone, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze