Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
306/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:306

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26512

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente, a differenza di quanto previsto dall'art. 187, comma 2 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), del codice della strada. Infatti, le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione psico-fisica derivanti dall'influenza dell'alcool e, rispettivamente, dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all'esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria alveolare espirata. - V. sentenza n. 194/1996, sulla non irragionevole distinzione per il conducente di veicoli, dello stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 4, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Pordenone, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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