Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:305
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26511
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile. Infatti, il rimettente prefigura una pronuncia caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori. - In tema di ipotizzate violazioni del diritto di difesa conseguenti a inadempimento dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, v. richiamata ordinanza n. 855/1988. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3,
del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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