Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
305/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:305

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26511

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile. Infatti, il rimettente prefigura una pronuncia caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori. - In tema di ipotizzate violazioni del diritto di difesa conseguenti a inadempimento dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, v. richiamata ordinanza n. 855/1988. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3,

del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze